Ricorso  della  regione  Liguria,  in  persona del presidente della
 giunta regionale, rag. Giacomo Gualco, autorizzato con  deliberazione
 della giunta regionale n. 253 in data 23 gennaio 1991, immediatamente
 eseguibile, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Petrocelli  del
 servizio  legale  della regione Liguria, ed elettivamente domiciliato
 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Zanchini in Roma, via Settembre,
 1,  contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente  pro-tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
 costituzionale  degli  artt. 2 e 2- bis del d.-l. 31 ottobre 1990, n.
 310,  convertito  in  legge  22  dicembre  1990,  n.   403,   recante
 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale".
                               F A T T O
    Sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 29 dicembre 1990, n. 302, e' stata
 pubblicata la legge 22 dicembre 1990,  n.  403,  di  conversione  del
 d.-.l.  31  ottobre  1990,  n.  310, recante "Disposizioni urgenti in
 materia di finanza locale".
    L'art.   2   del  citato  decreto-legge  fissa  le  modalita'  per
 l'assunzione di mutui da parte degli enti locali per la copertura dei
 disavanzi  delle aziende di trasporto per gli anni 1987, 1988, 1989 e
 1990, prevedendo limiti specifici all'ammontare dei mutui  stessi  in
 relazione  ai  disavanzi,  e  ai  limiti  alla  contrazione dei mutui
 derivanti dal tetto d'indebitamento fissato  dal  d.-l.  29  dicembre
 1977, n. 946.
    L'art. 2 prevede, inoltre, la subordinazione della concessione dei
 mutui all'adozione di un piano di risanamento  economico  finanziario
 da parte degli enti locali interessati.
    Il   piano   di   risanamento  deve  contenere,  tra  l'altro,  la
 ristrutturazione dei servizi e della rete di trasporto.  Detto  piano
 e'  approvato  con  decreto  del  Ministro  dell'interno "su proposta
 conforme della commissione di ricerca per la finanza locale presso il
 Ministero  dell'interno  che  per  l'occasione  e'  integrata con due
 rappresentanti del Ministero dei trasporti".
    L'art. 2- bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede: "le
 regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti  delle  perdite
 risultanti  dai  bilanci  redatti  e  approvati  ai sensi delle norme
 vigenti relativamente agli anni 1987,  1988,  1989  e  1990,  per  il
 ripiano   dei  disavanzi  di  servizio  delle  aziende  di  trasporto
 pubblico, private e in concessione, che non hanno  trovato  copertura
 con  i  contributi  di  cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n.
 151, nonche' limitatamente agli importi residuati dopo l'applicazione
 del  primo,  secondo,  terzo  e quarto comma dell'art. 2 del presente
 decreto".  Al  terzo  comma,  l'art.  2-  bis  dispone:  "L'onere  di
 ammortamento  dei mutui contratti ai sensi del presente articolo e' a
 carico dei bilanci delle regioni".
                             D I R I T T O
    I  citati artt. 2 e 2- bis del d.-l. 31 ottobre 1990, n. 310, come
 convertito con legge 22 dicembre 1990, n. 403, risultano  illegittimi
 per   violazione  degli  artt.  5,  81,  115,  117,  118,  119  della
 Costituzione.
 Violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    Gli  artt.  2  e  2-  bis  del decreto-legge in questione appaiono
 lesivi della autonomia finanziaria costituzionalmente garantita  alle
 regioni   dall'art.   119   della  Costituzione,  in  quanto  pongono
 sostanzialmente a carico delle  regioni  la  copertura  parziale  del
 disavanzo  delle  aziende  di  trasporto  pubbliche  e dei servizi di
 trasporto in gestione diretta e delle aziende di trasporto costituite
 in forma di societa' per azioni, escludendo peraltro la regione dalla
 partecipazione all'approvazione del piano di risanamento  di  cui  al
 settimo comma dell'art. 2.
    La  disposizione  contenuta  nell'art.  2- bis, anche se nella sua
 formulazione  puo'  apparire  come  un'ampliamento   delle   potesta'
 regionali  (in  particolare:  sotto  il profilo della possibilita' di
 assumere mutui anche in deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti
 collegata  ad  una formale "possibilita'" della regione di concorrere
 al ripiano  dei  disavanzi  delle  aziende  di  trasporto  pubbliche,
 private e in concessione), in realta', si presenta come cogente nelle
 ipotesi in cui l'ente locale non ha potuto ripianare il disavanzo.
    In pratica, il meccanismo legislativo esposto attua un surrettizio
 spostamento  dallo  Stato  alla  regione  degli  oneri  necessari  al
 ripianamento dei disavanzi degli enti in parola, spostamento al quale
 non solo non corrisponde - come sarebbe naturalmente conseguenziale -
 il riconoscimento di una competenza specifica in materia, ma al quale
 fa fronte anzi la totale esclusione della regione  dal  provvedimento
 di approvazione del piano di risanamento di cui all'art. 2.
    Pertanto,  non  puo'  che  ribadirsi che le disposizioni contenute
 negli artt. 2 e 2- bis, nella parte  in  cui  pongono  a  carico  del
 bilancio  regionale  la  copertura  degli oneri di ammortamento senza
 prevedere  alcun  trasferimento  finanziario  alla  regione  per   la
 copertura  di  tali  oneri,  appare lesivo dell'autonomia finanziaria
 regionale come prevista nell'art. 119 della Costituzione.  Violazione
 dell'art. 81 della Costituzione.
    Un   ulteriore   motivo   di  illegittimita'  costituzionale  puo'
 ravvisarsi  altresi'  in  relazione  alla  violazione  dei   principi
 desumibili  dalla  correlazione tra l'art. 81, ultimo comma, e l'art.
 119 della Costituzione. Tale violazione appare duplice e alternativa.
 Per  un  aspetto, infatti, se si dovesse ammettere che il legislatore
 statale puo' prevedere una fonte di spesa rinviando per la  copertura
 ai  bilanci  della  regione, ne conseguirebbe la mancata copertura di
 quella fonte di spesa, al contrario di quanto imposto  dall'art.  81,
 ultimo  comma, della Costituzione. Per altro verso, se si ammette che
 la disposizione  contenuta  nell'art.  2-  bis  sia  una  sola  norma
 programmatica   di  autorizzazione,  la  norma  citata  concreterebbe
 un'illegittima violazione della potesta'  legislativa  della  regione
 nella  parte  in  cui  la  coarta all'adozione di una spesa (o di una
 legge regionale di mera erogazione di fondi propri).
   Dato che qualsiasi spesa deve trovare fondamento e copertura in una
 norma avente forza di legge, e' evidente che o le disposizioni  degli
 artt.  2  e  2- bis trovano copertura nella legge o che ad esse debba
 essere data copertura della regione.
    Considerato  che  il decreto-legge qui impugnato non ha provveduto
 alla copertura finanziaria  perche'  ha  rimesso  al  bilancio  della
 regione  la  copertura  ("l'onere") della spesa, esso ha imposto alla
 regione di intervenire e in modo peraltro gia' conformato (nel  senso
 che  tutte le condizioni per il finanziamento sono state prestabilite
 e - nella specie -) con la  totale  esclusione  della  regione  dalla
 partecipazione alle scelte piu' rilevanti, quali quelle relative alla
 approvazione dei piani di risanamento.
 Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.
    Sotto  un  ulteriore profilo, la normativa delineata appare lesiva
 degli interessi della regione in materia di trasporto pubblico locale
 costituzionalmente   attribuita   dagli   artt.   117   e  118  della
 Costituzione.
    Prevedere,  infatti,  sic et simpliciter, e in un quadro normativo
 dove, ormai da anni la situazione  finanziaria  deficitaria  presenta
 caratteri  di  cronicita',  il  solo  "possibile" (nel senso esposto)
 intervento finanziario della  regione  con  oneri  a  proprio  carico
 appare lesivo della competenza costituzionalmente riservata all'ente.
 Tale violazione assume  maggior  rilievo  in  relazione  alla  totale
 esclusione  della  regione  all'approvazione dei piani di risanamento
 delle aziende, mentre  l'interesse  pubblico  locale  in  materia  di
 trasporto   attribuito   alla   regione,  specie  in  relazione  alla
 ristrutturazione dei servizi e della rete e' evidentissimo.
 Violazione degli artt. 5 e 115 della Costituzione.
    Il   provvedimento   legislativo   statale  cosi'  come  concepito
 riaccentra nello  Stato  una  serie  di  funzioni  che  costituiscono
 esplicazione  dell'autonomia  costituzionale  garantita  alla regione
 oltre che dagli artt. 117, 118 e 119 sopracitati, anche dagli artt. 5
 e   115   i   quali   fissano   in  linea  di  principio  l'autonomia
 costituzionale delle regioni nel quadro dei rapporti tra enti  dotati
 di autonomia costituzionale.